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NORMATIVA E LEGGI
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che recepisce il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra. Il nuovo regolamento abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012, entrato in vigore il 24 gennaio.
Quali sono novità?
Per la categoria degli installatori e manutentori che operano nel settore Fgas il nuovo decreto introduce alcune importanti novità che possono essere sintetizzate come segue:
- Ridefinisce nuovamente quali sono le Persone fisiche e le imprese soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale;
- Istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati;
- Conferma le funzioni del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, e introduce la cancellazione automatica dal Registro Telematico Nazionale (in gestione alle camere di commercio competenti) di tutte le persone fisiche le imprese che non conseguiranno la certificazione entro 8 mesi dalla data di iscrizione al medesimo.
Quali sono le Persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale?
Sono soggette ad obbligo di certificazione le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle seguenti lettere:
a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero (novità), apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse, e nello specifico per:
- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza (novità);
- smantellamento (novità).
b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra e nello specifico per:
- controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza (novità);
- smantellamento (novità).
c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra e nello specifico per:
- installazione;
- riparazione, manutenzione o assistenza (novità);
- smantellamento (novità).
- recupero;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono
I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in base ai regolamenti precedentemente in vigore restano validi sino alla loro naturale scadenza per le sole attività per cui sono stati rilasciati e si intendono conformi al Reg. 2067/15, che sostituisce il vecchio 303/08. È possibile estenderne la validità attraverso la richiesta all’ente di certificazione che rilascia apposita certificazione integrativa, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per operare su celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero.
La Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
Nell’ottica di una maggiore tracciabilità degli Fgas in commercio e degli impianti che lo contengono il D.P.R. n. 146/2018 instituisce la nuova Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Le Imprese e le persone fisiche certificate, dall’ottavo mese dall’ entrata in vigore del nuovo DPR, e entro e non 30gg dall’installazione di nuove apparecchiature contenenti f-gas dovranno trasmettere per via telematica alla Banca Dati le informazioni inerenti operatore, installazione, apparecchiature e gas in essa contenuto.
Saranno soggetti ai medesimi adempimenti anche le persone ed le imprese certificate, che svolgeranno attività di ricerca perdite, manutenzione, riparazione nonché smantellamento di apparecchiature già installate e per ogni successivo intervento sulle stesse.
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